Perché utilizzare una S.A.P.A. per investire nel nostro Paese

Investire in Italia con sicurezza si può. Basta usare gli strumenti giusti!

 

Nella classifica “doing business 2020” della World Bank, l’Italia si trova al 58° posto, appena prima del Kosovo e dopo il Chile. Le principali cause che scoraggiano gli investimenti nel nostro paese sono: la instabilità politica, il carico fiscale, la giustizia civile ed il complesso quadro normativo e burocratico.

L’Italia è tuttavia apprezzata per qualità delle risorse umane, per il basso costo del lavoro, per le accettabili infrastrutture e la logistica. Inoltre, vi sono settori di eccellenza quali: moda e lusso, agroalimentare e meccanica, turismo e farmaceutica. Può essere allora interessante investire in Italia.

 

Un modo per farlo in maniera semplice è quello di utilizzare uno strumento societario quale la S.A.P.A. (società in accomandita per azioni) che permetta di limitare il rischio dell’investimento ad un importo certo e determinato e di misura significatamene inferiore al costo che si sarebbe sostenuto per una semplice due diligence.

Solo dopo che tutte le condizioni si saranno avverate si darà luogo all’investimento vero e proprio.

 

La Società in Accomandita per Azioni, infatti, utilizzando anche l’accorgimento di affidare l’accomandita ad una società di capitali, può costituire uno strumento utile oltre che per limitare il rischio, anche molto agile e vantaggioso sia per creare una nuova impresa, aperta al finanziamento anche di soggetti terzi diversi dall’imprenditore principale, che per farla crescere rapidamente.

 

Cos’è una S.A.P.A.

La società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) è una società in cui coesistono due diversi gruppi di azionisti:

  • i soci accomandanti, esclusi dall’amministrazione e responsabili limitatamente al proprio conferimento;
  • i soci accomandatari, amministratori di diritto, personalmente e illimitatamente responsabili, nei limiti del proprio patrimonio.

Come nelle società per azioni, le quote di partecipazioni sono rappresentate da azioni.

Tuttavia, come nelle società in accomandita semplice, il potere di gestione spetta ad amministratori con responsabilità illimitata, anche se sussidiaria, per le obbligazioni sociali. Ai soci accomandatari spetta anche, ex lege, il diritto di veto sulla scelta dei nuovi amministratori e sulle modifiche statutarie.

Proprio da questa combinazione di elementi discende la stabilità di governance e di controllo che è la caratteristica che ha fatto sì che la S.a.p.a. fosse eletta come strumento principe per la costruzione di holding familiari, destinate a controllare realtà imprenditoriali importanti e desiderose di proiettarsi nel futuro (notissima la Gianni Agnelli & Co. S.a.p.a.).

 

Funzionamento 

La disciplina della società in accomandita per azioni è sostanzialmente quella della società per azioni, nei limiti di compatibilità con il tipo sociale.

Tutti i soci accomandatari sono di diritto membri dell’organo amministrativo della società.

Norme particolari sono dettate per la nomina e la revoca dei sindaci o dei componenti del consiglio di sorveglianza ovvero, per le S.a.p.a. quotate o soggette a revisione contabile obbligatoria, per il conferimento o la revoca dell’incarico alla società di revisione.

Il funzionamento dell’Assemblea è pressoché identico a quello di una Società per azioni. È costituita da tutti i soci e le maggioranze si formano con riferimento alle porzioni del capitale possedute da ciascuno di essi, indipendentemente che si tratti di accomandante o accomandatario.

Inoltre:

  • gli accomandatari non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti la nomina e la revoca dei sindaci e del consiglio di sorveglianza, al fine di garantirne l’autonomia e l’indipendenza;
  • in materia di sostituzione degli amministratori, la delibera dell’assemblea, riunita in sede straordinaria, che provvede alla nomina dei nuovi membri, deve essere altresì approvata dagli amministratori-accomandatari rimasti in carica.

I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni di cui sono titolari, nelle deliberazioni dell’assemblea relative alla nomina ed alla revoca dei sindaci e all’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti (a garanzia dell’indipendenza dell’organo di controllo). Se la società è quotata ed è soggetta a revisione contabile obbligatoria, il divieto di voto dei soci accomandatari è esteso anche al conferimento ed alla revoca dell’incarico alla società di revisione (ART. 159 TUF).

 

Scioglimento

Lo scioglimento e la liquidazione della S.a.p.a. è regolato, in generale, dalle norme dettate per la società per azioni e di capitali, alle quali si rinvia. In più è prevista una particolare causa di scioglimento specifica per la sola S.a.p.a.: la cessazione dalla carica di tutti i soci accomandatari, se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione.

Durante tale periodo, concesso per ricostituire la categoria dei soci, il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza devono nominare un amministratore provvisorio (che può essere un accomandante o un terzo), i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e che non assume la qualifica di socio accomandatario.

Se vengono meno tutti gli accomandanti, la società può continuare l’attività, ma problemi possono sorgere qualora debba adottare una delibera che la legge riserva esclusivamente agli accomandanti: di qui l’utilità di rivolgersi ad un professionista qualificato per evitare di incorrere in una causa di scioglimento della società (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea).

 

I vantaggi della S.A.P.A. in 8 punti:

  1. traduce la partecipazione sociale in azioni, agevolandone la circolazione e la valorizzazione, rispetto alle quote di partecipazione nel capitale di società a responsabilità limitata;
  2. può diventare veicolo agevole di crowdfunding, anche in sede di prima costituzione, mediante il ricorso alla costituzione per pubblica sottoscrizione;
  3. offre ai soci accomandanti la limitazione della responsabilità rispetto alle obbligazioni sociali propria delle società di capitali;
  4. se l’accomandita è adeguatamente affidata ad una società di capitale, riduce anche il rischio implicito nell’assunzione di illimitata responsabilità da parte dell’accomandatario;
  5. il socio costituito nelle forme della società di capitali possono assoggettare gli utili retratti al c.d. regime fiscale “PEX”, che consente, attraverso l’utilizzo dello schema c.d. “holding-trading”, di considerare imponibili ai fini IRES solo il 5% degli utili effettivamente ritratti dalla partecipazione con una tassazione quindi pari al 1,2%;
  6. garantisce stabilità ed agilità di governance, anche in situazioni in cui la compagine sociale è frazionata e poco coesa;
  7. è di facile costituzione in quanto il capitale sociale di avvio minimo è pari a 50.000 euro;
  8. ha i costi di gestione normalmente riferibili ad una società di capitali, minimamente strutturata.

 

 

Quando è conveniente utilizzare la S.a.p.a.

In particolare, oltre a quanto abbiamo detto sopra, la S.a.p.a.  appare adatta alla gestione di iniziative imprenditoriali collettive (per esempio, per la realizzazione di complessi immobiliari, secondo il business model già adottato dalle cooperative edilizie); di operazioni di turnaround che vogliano coinvolgere investitori minimi o lavoratori; di iniziative di crowdfunding.

 

Facciamo un esempio:

 

Azienda target italiana interessante ma in crisi o startup (con rischi di impresa e con incertezze su aspetti di natura normativa o  burocratica).

 

 

Si può allora immaginare di utilizzare la S.a.p.a.  Come veicolo per l’acquisto “sicuro” della società target secondo il seguente protocollo

  1. Una S.r.l. partecipata dal promotore dell’iniziativa di risanamento, (Turnaround), predispone business-plan per l’implementazione del piano di recupero e/o di sviluppo.
  2. La S.r.l. sulla base del piano  diviene socio accomandatario e/o fondatore di una S.a.p.a., il cui oggetto sociale è  quello di divenire gestore dell’azienda oggetto del piano medesimo e i cui soci sono uno o più finanziatori, interessati alla acquisizione dell’azienda target.
  3. la S.a.p.a. veicolo con la S.r.l. amministratore ed unico soggetto illimitatamente responsabile propone ed attua il piano;
  4. ove vi sia interesse, dopo la realizzazione del piano, la S.a.p.a. veicolo viene trasformata, a seconda dei casi, in società per azioni ovvero in società a responsabilità limitata ed il promotore viene liquidato.

 

L’investitore avrà come unico rischio il capitale che avrà deciso di impiegare per verificare la bontà dell’investimento e tale importo certamente sarà inferiore a quello che avrebbe speso per effettuare una due diligence sull’azienda di interesse. Solo dopo che tutte le condizioni si saranno verificate lo stesso procederà ad investire nell’azienda target.

 

Dott. Pierpaolo Vannucci

Studio Vannucci & Associati