STATUTO

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita un’Associazione, senza scopo di lucro, denominata Associazione Italiana Consulenti Patrimoniali. L’Associazione non persegue scopi politici, religiosi né di lucro, è apartitica. L’Associazione è l’unica proprietaria dal marchio registrato “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI PATRIMONIALI” – “ANCP”, nonché del segno raffigurato che contraddistingue l’emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli associati nelle loro attività, finché perdura il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite dalla Associazione.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Villafranca di Verona (VR) Corso Vittorio Emanuele II n. 59. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire Sezioni in altre località in Italia, definendone le modalità operative.

Art. 3 – Scopo

L’Associazione ha i seguenti scopi:

I. Essere punto di riferimento per la famiglia professionale dei Consulenti Patrimoniali;

II. Prevedere un processo che consenta nel tempo l’identificazione e la certificazione delle competenze specialistiche del Consulente Patrimoniale;

III. Proporre e perseguire l’istituzione di un Albo professionale provvedendo in tal senso a porre in essere tutte le iniziative che a tal fine si dovessero rendere necessarie;

IV. Erogare formazione e servizi specialistici agli associati;

V. Agevolare il networking e lo sviluppo delle sinergie specialistiche fra le diverse figure professionali che si occupano di consulenza patrimoniale, nel pieno rispetto dei peculiari ambiti di competenza. Il Consulente Patrimoniale è la figura professionale che ha come obiettivo la protezione, sviluppo e trasmissione del patrimonio economico dei propri assistiti, prestando una consulenza integrata del patrimonio nel suo complesso. Per raggiungere tale obiettivo il Consulente Patrimoniale deve avere una solida competenza verticale in una delle aree professionali indicate dall’Associazione, aderire alla carta dei valori dell’Associazione, avere una competenza di base nelle altre aree professionali che compongono la consulenza patrimoniale che gli consenta di relazionarsi in modo adeguato con gli altri professionisti che aderiscono all’Associazione.

Per raggiungere tali scopi l’Associazione:

i. promuove l’integrazione e le sinergie degli associati tra loro;

ii. rappresenta e tutela gli interessi economici e sociali degli associati presso Amministrazioni, Enti e istituzioni e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale;

iii. eroga direttamente e indirettamente ogni tipo di servizio di informazione e promozione, formazione, assistenza e consulenza agli Associati;

iv. organizza direttamente e indirettamente convegni, seminari, percorsi formativi e cura la pubblicazione di materiali di approfondimento e strumenti utili a favorire il raggiungimento degli scopi associativi;

v. coagula esperti dei diversi settori che compongono la consulenza patrimoniale, al fine di permettere ai suoi associati di sviluppare le proprie competenze;

vi. aderisce ad associazioni, organismi, enti e società aventi scopi coerenti con quelli dell’Associazione;

vii. contribuisce a divulgare presso il pubblico la figura del Consulente Patrimoniale come punto di riferimento per una gestione integrata della tutela, sviluppo e trasmissione del patrimonio economico e umano dei clienti; viii. assume ogni altra iniziativa coerente con le sue finalità.

Art. 4 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 – Soci

Il numero degli soci è illimitato. Fanno parte dell’Associazione i Soci, Associati, persone fisiche o giuridiche, che si dividono in:

1. Soci Fondatori. Sono coloro che hanno fondato l’Associazione. Hanno diritto di essere citati nell’Albo dell’Associazione in una categoria a parte. Sono i Grandi elettori del Consiglio Direttivo.

2. ASSOCIATI. Sono soci ordinari tutti coloro che, persone fisiche, appartengono ad una delle categorie professionali previste dall’Associazione. Hanno diritto di voto, se prevista, all’interno della SEZIONE PROFESSIONALE della famiglia professionale di appartenenza. Prestano Consulenza patrimoniale nell’ambito delle competenze possedute cooperando in modo sinergico con ASSOCIATI di altre famiglie professionali. Utilizzano i servizi della Associazione e possono fregiarsi del marchio dell’Associazione accompagnato alla seguente dicitura “Associato – Sezione di Appartenenza – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI PATRIMONIALI”. Fra gli Associati è costituita l’apposita “Sezione dei CONSULENTI PATRIMONIALI”. Questi ASSOCIATI, come previsto al precedente capoverso, per fare parte della ridetta Sezione hanno maturato i crediti formativi e superato l’esame previsto dall’ASSOCIAZIONE. I CONSULENTI PATRIMONIALI prestano Consulenza patrimoniale occupandosi di tutti gli ambiti tempo per tempo previsti, coordinando al bisogno l’attività degli ASSOCIATI di altre famiglie professionali per le competenze tecnico specialistiche ad essi esclusivamente riconducibili. Utilizzano i servizi della Associazione rivolti agli ASSOCIATI e ai CONSULENTI PATRIMONIALI. Possono fregiarsi del marchio dell’Associazione accompagnato alla seguente dicitura “Consulente Patrimoniale iscritto all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI PATRIMONIALI”.

3. Soci Onorari. Vengono proposti dal Consiglio Direttivo che delibera in merito. Partecipano su invito al Consiglio Direttivo e al Consiglio Consultivo dell’Associazione.

4. Soci Sostenitori. Sono enti, istituzioni, organizzazioni, società o persone fisiche che contribuiscono con le loro competenze/professionalità o anche economicamente in modo significativo sia una tantum che in via permanente al raggiungimento dei fini e degli scopi associativi.

Art. 6 – Ammissione all’Associazione

Il Consiglio Direttivo; fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5, definisce annualmente i criteri professionali e per richiedere l’ammissione all’Associazione. La domanda di ammissione all’Associazione è fatta per iscritto, prevede l’adesione alla Carta dei Valori ed è rivolta al Consiglio Direttivo, che, in caso di accoglimento, chiede che entro quindici giorni venga versata nelle casse dell’Associazione la quota associativa di cui all’art.7.

Art. 7 – Quota Associativa degli ASSOCIATI

L’apporto degli Associati è costituito da:

i. una quota associativa annuale anticipata, il cui importo è fissato all’inizio di ogni esercizio dal Consiglio Direttivo. Tale quota è dovuta qualunque sia il momento dell’anno in cui ha luogo l’ammissione all’associazione;

ii. eventuali quote straordinarie, rappresentate da somme di denaro il cui importo è fissato di volta in volta dal Consiglio Direttivo, la cui relativa deliberazione vincola ciascun Associato;

iii. eventuali quote provenienti dagli Associati o Soci Sostenitori rappresentate anche da somme di danaro, il cui importo, concordato con il Consiglio Direttivo, è finalizzato ad una specifica iniziativa. I risultati e i benefici di tale iniziativa spettano innanzitutto all’Associato o al Socio Sostenitore e, a discrezione del Consiglio Direttivo, tale beneficio può essere esteso in tempi successivi a tutti gli altri Associati.

Art. 8 – Doveri degli Associati

Gli Associati sono tenuti a:

a. promuovere la cultura della consulenza patrimoniale;

b. sviluppare le sinergie professionali fra Associati;

c. partecipare regolarmente alle attività dell’Associazione;

d. agire in conformità allo Statuto, alla Carta dei Valori, all’etica e alla deontologia professionale;

e. essere in regola con i pagamenti della quota associativa.

Art. 9 – Perdita o sospensione della qualifica di associato

La qualifica di Associato o Socio si perde per dimissioni o su delibera motivata del Consiglio Direttivo per:

a. dimissioni;

b. violazione delle norme statutarie o della Carta dei valori;

c. il venir meno del requisito di onorabilità professionale e/o personale.

d. il venir meno dell’appartenenza ad una delle famiglie professionali previste dall’Associazione.

Art. 10 – Patrimonio, Entrate

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a. dai beni di ogni genere e specie che diventino di proprietà dell’Associazione,

b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

1. dalle quote associative e da contribuzioni di associati, soci e non associati;

2. da proventi derivanti da eventuali attività dell’associazione;

3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. Le operazioni relative al servizio di cassa dell’associazione possono essere affidate, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito cui l’Associazione trasmette gli ordini di riscossione e di pagamento.

Art. 11 – Esercizio Sociale

L’esercizio sociale viene chiuso il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 12 – Organi associativi

Gli organi associativi sono:

1. Consiglio Direttivo;

2. Comitato Consultivo;

3. Sezioni professionali;

4. Sezioni territoriali;

5. Comitato Scientifico;

6. Collegio Sindacale;

7. Collegio dei Probiviri.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

A partire dalla prima nomina successiva alla costituzione della Associazione, il Consiglio Direttivo è formato da un numero di ASSOCIATI compreso fra cinque e undici e comunque sempre di numero dispari.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati da due categorie di Grandi elettori:

– I SOCI FONDATORI: possono nominare fino ad un massimo di n. 5 membri del Consiglio Direttivo;

– le SEZIONI PROFESSIONALI maggiormente rappresentative, con un massimo di quattro: possono nominare ciascuna un membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale sono nominati nella prima riunione dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e devono essere individuati fra gli ASSOCIATI, anche al di fuori del Consiglio Direttivo nominato dai Grandi elettori. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo di quattro anni dalla data della nomina ed i suoi membri possono essere rieletti. Qualora nel corso del mandato venga a mancare per qualsiasi motivo uno o più dei suoi componenti, saranno sostituiti dai Grandi elettori in base alla provenienza del componente cessato. Entro tre mesi prima della scadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente richiede, ai Soci Fondatori e a ciascuna delle SEZIONI PROFESSIONALI maggiormente rappresentative, di eleggere a maggioranza i nuovi membri del Consiglio Direttivo. Conseguentemente, ricevute le nomine entro un mese dalla scadenza del mandato, procede alla convocazione del Consiglio Direttivo neo eletto.

Art. 14 – Convocazione

Su convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte ogni anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata il Segretario Generale o almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso (raccomandata o e-mail) contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare comunicato ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o, nei casi di urgenza, anche soltanto con ventiquattro ore di preavviso. Le riunioni del Consiglio Direttivo, che possono aver luogo anche fuori dalla sede dell’associazione, in Italia e all’Estero, sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vi sono validamente assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 15 – Riunioni

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo dal Segretario generale o da persona designata dal Consiglio Direttivo medesimo. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale su apposito libro, firmato dal Presidente e dal segretario nominato dal presidente della riunione. Copia di ciascun verbale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere trasmessa a ciascun membro ed a ciascun sindaco effettivo.

Art. 16 – Poteri

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione. In particolare il Consiglio Direttivo deve:

a. predisporre e approvare il rendiconto di cassa dell’esercizio chiuso il precedente 31 (trentuno) dicembre, il preventivo dell’esercizio successivo e la relazione del consiglio direttivo ed il rapporto del collegio sindacale che li accompagna e il programma delle attività;

b. deliberare in merito all’importo della quota associativa annuale e l’importo dell’eventuale quota straordinaria di cui al superiore art. 7;

c. nominare i membri, dopo averne fissato il numero, del collegio sindacale, del comitato dei probiviri e del comitato scientifico;

d. approvare ed aggiornare la Carta dei Valori a cui devono attenersi i soci;

e. deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione e sulla nomina dei liquidatori;

f. indicare le categorie professionali di appartenenza che consentono di richiedere l’adesione all’Associazione;

g. validare le richieste di iscrizione all’ASSOCIAZIONE;

h. costituire, regolamentare e sciogliere le SEZIONI PROFESSIONALI e indicare tempo per tempo le Sezioni Professionali maggiormente rappresentative – Grandi Elettori;

i. costituire, regolamentare e sciogliere le SEZIONI TERRITORIALI;

j. deliberare su qualunque altra materia;

k. promuovere ogni possibile iniziativa tendente alla attuazione degli scopi dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o a più dei propri componenti parte dei propri poteri, non però quelli ai punti a) b) c) d) e) nel presente articolo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente adottate a maggioranza di voti dei partecipanti, salvo le modificazioni dello statuto o lo scioglimento dell’associazione, per i quali è richiesto il voto favorevole di più di 2/3 dei membri.

Art. 17 – Rappresentanza

La rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in ogni grado di giurisdizione e per qualsivoglia tipo di controversia, investendoli anche del potere di addivenire a transazioni, spetta disgiuntamente fra loro al Presidente del Consiglio Direttivo ed al Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo può delegare al Segretario Generale parte dei propri poteri e tale rappresentanza si intende conferita, oltre che per il compimento degli atti previsti nella delega, anche per dare esecuzione a qualsiasi deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale può costituire, regolamentare e sciogliere Commissioni finalizzate allo sviluppo di attività e progetti specifici.

Art. 18 – Comitato Consultivo

Il Comitato Consultivo, regolarmente costituito, rappresenta l’universalità degli Associati. I membri del Comitato Consultivo sono i Presidenti e Vice Presidenti di ciascuna SEZIONE PROFESSIONALE, che possono con atto scritto, farsi sostituire da un ASSOCIATO della medesima o altra SEZIONE. Ogni associato non può essere portatore in Comitato Consultivo di più di due deleghe. Ogni SEZIONE ha diritto fino a due voti in Comitato Consultivo. Il Comitato Consultivo è convocato, anche fuori dalla sede dell’Associazione, purché in Italia, dal Presidente del Comitato stesso o dal Segretario Generale del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, e-mail inviati ai Presidenti e Vice Presidenti di ciascuna SEZIONE PROFESSIONALE, all’indirizzo a tale scopo da loro comunicato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e dell’ordine del giorno.

Il Comitato Consultivo è regolarmente costituito con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto. Il Comitato Consultivo ha la funzione:

– di indicare al Consiglio Direttivo le attese delle Sezioni Professionali in un ottica di sviluppo e perseguimento degli obiettivi sociali;

– nominare per maggioranza i membri del Collegio dei Probi Viri.

Il Comitato Consultivo nomina al proprio interno il Presidente che coordina gli incontri e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, o, in caso di impedimento anche di questo, dal Presidente anziano di una delle Sezioni, cui spetta comunque di designare il proprio segretario. Spetta al Presidente del Comitato Consultivo la legittimazione all’intervento alla stessa e quindi la regolarità delle deleghe, dirigere la discussione e sottoscrivere, con il segretario, il verbale della riunione. Il Comitato Consultivo si riunisce almeno una volta l’anno, entro due mesi prima dalla chiusura dell’esercizio sociale, quante altre volte il Presidente lo reputi opportuno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Presidenti di SEZIONI PROFESSIONALE.

Art. 19 – Sezioni Professionali

Le Sezioni Professionali vengono costituite, regolamentate e sciolte dal Consiglio Direttivo. Le Sezioni Professionali regolarmente costituite:

– rappresentano l’universalità degli Associati appartenenti ad una stessa famiglia Professionale;

– sviluppano sinergie professionali fra gli Associati della Sezione;

– promuovono sinergie professionali con le altre Sezioni

– con la partecipazione dei loro rappresentanti al Comitato Consultivo indicano allo stesso le attese della Sezione Professionale in un ottica di sviluppo e perseguimento degli obiettivi sociali.

Gli ASSOCIATI di ciascuna Sezione Professionale nominano il Presidente e Vice Presidente della SEZIONE PROFESSIONALE di appartenenza. Ogni Associato può aderire solo ad una SEZIONE PROFESSIONALE. Gli ASSOCIATI, con un numero minimo di 10, possono chiedere a mezzo lettera al Consiglio Direttivo la costituzione di una nuova SEZIONE PROFESSIONALE.

Art. 20 – Sezioni Territoriali

Le Sezioni Territoriali vengono costituite, regolamentate e sciolte dal Consiglio Direttivo.

Le Sezioni Territoriali regolarmente costituite:

– rappresentano l’universalità degli Associati appartenenti ad una territorio;

– sviluppano sinergie professionali fra gli Associati della Sezione;

– promuovono sinergie professionali con le altre Sezioni;

– indicano al Consiglio Direttivo le attese della Sezione Territoriale in un ottica di sviluppo e perseguimento degli obiettivi sociali.

Gli ASSOCIATI di ciascuna Sezione Territoriale nominano il Presidente e Vice Presidente della SEZIONE TERRITORIALE di appartenenza. Ogni associato può aderire solo ad una SEZIONE TERRITORIALE. Gli ASSOCIATI, con un numero minimo di 10, possono chiedere a mezzo lettera al Consiglio Direttivo la costituzione di una nuova SEZIONE TERRITORIALE.

Art. 21 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l’insieme delle persone chiamate a farvi parte dal Consiglio Consultivo, che le sceglie nella prima riunione annuale fra le personalità del mondo professionale, imprenditoriale, scientifico, accademico, che per propri meriti, capacità professionale e notorio prestigio, meritino di farne parte nell’ambito delle finalità perseguite dall’Associazione e possano dare un contributo di idee alla stessa. Il Comitato Scientifico supporta inoltre l’Associazione nell’individuare le competenze tempo per tempo necessarie al Consulente patrimoniale e indica le linee guida per individuare percorsi formativi e strumenti per lo sviluppo delle relative competenze. Il Presidente del Comitato Scientifico viene nominato dal Presidente del Consiglio Consultivo. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione scritta inviata dal presidente agli altri componenti con sette giorni di preavviso e delibera a maggioranza di voti dei suoi membri. Delle deliberazioni del Comitato Scientifico viene redatto un verbale e trasmesso in copia al Presidente e Segretario generale del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Collegio Sindacale

L’amministrazione dell’associazione è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi, fra i quali è scelto il presidente del collegio medesimo, e da due sindaci supplenti, eletti tutti a maggioranza relativa di voti, dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle persone proposte dai singoli associati. Esso deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili. Il Collegio Sindacale resta in carica tre anni: i suoi componenti sono rieleggibili. I sindaci effettivi devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo. Per la sostituzione dei componenti il Collegio Sindacale si osservano, in quanto applicabili, le norme dalla legge stabilite in materia di sostituzione dei sindaci nelle società per azioni. art. 23 – Collegio dei Probiviri Il collegio dei probiviri è formato da un numero di suoi membri fra tre e cinque eletti, a maggioranza relativa di voti, dal Comitato Consultivo con la funzione di dirimere, nella veste di amichevoli compositori e con decisioni adottate ex bono et aequo, eventuali contestazioni che insorgano tra associati o tra associati o organi dell’associazione per motivi attinenti al rapporto associativo. Il collegio dei probiviri decide anche sui ricorsi degli associati contro le deliberazioni di esclusione, salva in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria. Il collegio dei probiviri, i cui componenti sono rieleggibili, resta in carica tre anni, nomina nel proprio seno il presidente del collegio medesimo, si riunisce su convocazione scritta inviata dal presidente agli altri componenti con sette giorni di preavviso, o nei casi di urgenza con almeno ventiquattro ore di preavviso e delibera a maggioranza di voti dei suoi membri. Delle deliberazioni del collegio dei probiviri viene redatto su apposito libro un verbale sottoscritto da tutti i membri del collegio e trasmesso in copia alle parti interessate.

Art. 24 – Scioglimento In caso di scioglimento dell’associazione, qualunque ne sia la causa, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il residuo patrimonio attivo deve essere destinato a fini di interesse generale, secondo le deliberazioni dell’assemblea medesima.