Osservazioni alla bozza di circolare in tema di “Trattamento fiscale delle cripto-attività” in consultazione pubblica.

CONTRIBUTI ANCP

 

1.

Tematica: regime del risparmio amministrato

Paragrafo della circolare: 3.2.2

Osservazione: difficile applicazione pratica

Contributo: in applicazione di quanto previsto dalla legge di bilancio viene prevista la possibilità di optare per il regime del risparmio amministrato. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 461/97, gli intermediari abilitati a ricevere l’opzione sono le banche, le SIM  e gli altri soggetti individuati dal DM 2 giugno 1998 (tra questi le fiduciarie) e dal DM 25 giugno 2002 (tra questi le società di gestione del risparmio); per effetto delle nuove disposizioni contenute nella legge di bilancio, vengono abilitati quali sostituti d’imposta, esclusivamente per la tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle cripto-attività, anche gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del d.lgs. 231/07 (trattasi dei cosiddetti Cripto Asset Service Provider).

Le verifiche operative effettuate al fine di definire tempi e modi dell’eventuale svolgimento dell’attività di sostituto d’imposta sui redditi derivanti da cripto-attività hanno messo in evidenza che i detentori di cripto-attività pongono mediamente in essere numerose operazioni nel corso della stessa giornata e spesso utilizzando diversi CASP. L’acquisizione delle informazioni necessarie per poter svolgere l’attività di sostituto d’imposta risulta pertanto essere decisamente complessa, per non dire quasi impossibile anche per soggetti, come le società fiduciarie, che da ormai 25 anni svolgono tale attività su una molteplicità di redditi, spesso di fonte estera, e provenienti da diversi canali, bancari e non, e sia attraverso l’utilizzo di flussi cartacei che informatici. Al fine di consentire ai sostituti d’imposta (fiduciaria in primis) di svolgere il relativo ruolo nel modo più efficace e funzionale si dovrebbe ipotizzare, in luogo della registrazione degli innumerevoli movimenti di acquisto e vendita di cripto-attività ovvero delle ancor più numerose operazioni di staking (sul singolo portafoglio cripto possono essere centinaia quelle fatte in un solo giorno), ciascuna delle quali potenzialmente generatrice di materia impositiva, un meccanismo di calcolo su base mensile quale delta fra il valore a fine mese e quello di inizio mese (una sorta di risparmio gestito) con versamento dell’imposta sostitutiva il 16 del secondo mese successivo con possibilità di compensazione tra i diversi portafogli/wallet detenuti dal singolo contribuente aventi tutti ad oggetto cripto-attività.

Finalità: agevolare l’attività del sostituto d’imposta e, con essa, rendere più rapido e certo per lo Stato l’incasso delle imposte.

 

2.

Tematica: regime del risparmio amministrato

Paragrafo della circolare: 3.2.2

Osservazione: non compensabilità dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività con i redditi diversi di natura finanziaria

Contributo: Non si comprende il motivo di tale esclusione che appare peraltro contraria alle indicazioni contenute anche nella recente legge delega per la riforma fiscale. Essendo la tassazione prevista per i redditi diversi di natura finanziaria uguale a quella introdotta ex novo per le cripto-attività non si rinvengono elementi che ragionevolmente potrebbero giustificare la non compensabilità. Unica condizione che si ritiene debba essere posta per consentire la compensabilità è che il soggetto che assume il ruolo di sostituto d’imposta sia in grado di gestire entrambe le tipologie di attività, finanziarie e cripto, e quindi di redditi, finanziari e cripto. Tale compensabilità, peraltro, costituisce anche un elemento importante (e imprescindibile) per consentire, a quanti intendono acquistare/vendere/detenere cripto-attività, di farlo tenendo in debito conto, sul piano fiscale, gli altri investimenti finanziari effettuati.

Finalità: agevolare la gestione fiscale delle cripto-attività

 

3.

Tematica: documentabilità delle valorizzazioni delle cripto-attività

Paragrafo della circolare: creazione di un paragrafo ad hoc

Osservazione: la tematica è forse la difficoltà maggiore al fine di una corretta applicazione della normativa, sia per il passato che a regime

Contributo: la documentazione posta alla base delle valorizzazioni delle cripto-attività, sia per la detenzione ai fini del quadro RW e sia per la definizione degli aspetti reddituali (calcolo della base imponibile e qualificazione della tipologia di critpo-attività) è di fondamentale importanza per la corretta applicazione della norma e per l’attività accertativa; tale aspetto si incrocia altresì con la determinazione della plausibilità dell’effettiva titolarità dell’investimento, anche ai fini antiriciclaggio. Purtroppo, il livello informativo dei provider, che offrono servizi di wallet e/o exchange, non sempre consente di fornire un’adeguata informativa equiparabile a quella, analoga, degli intermediari finanziari in termini di strumenti finanziari classici. Conseguentemente, vi sono più peculiarità da doversi considerare: i) l’inconsapevolezza (quantomeno iniziale) dell’investitore medio che, in passato, non si era mai preoccupato (non avendo specifici obblighi in tal senso) di conservare copia della documentazione attinente gli acquisti e le movimentazioni (contrattualistica di apertura del wallet, contrattualista dell’operazione sull’exchange, contabili  bancarie del bonifico bancario in acquisto, attestazione piattaforma di quantità e prezzo medio praticato, etc.); ii) l’attuale scarsità documentale rintracciabile sulle piattaforme di wallet/exchange per ricostruire l’attuale detenzione stratificata nel corso del tempo; iii) la tuttora scarsa informativa documentale resa disponibile da alcuni operatori; iv) l’estrema volatilità dei prezzi delle cripto attività, non solo su differenti piattaforme nello stesso giorno ma anche sulla stessa piattaforma in orari differenti (causa delle transazioni “over-the-country” e “intra-day”). Questo contesto, quindi, ben potrebbe determinare inutili aggravi in sede di accertamento e/o difesa del contribuente. Inoltre, occorrerebbe definire una “procedura minima essenziale” per risolvere questa difficoltà, che dovrà comunque poter garantire tutta l’attività di monitoraggio ai fini della legge antiriciclaggio, in termini quantomeno di plausibilità delle ricostruzioni storiche. Ciò premesso, nel testo della Circolare si potrebbe inserire la previsione, in via anche alternativa fra loro, di: i) fare riferimento ai bonifici bancari con i quali sono stati alimentate le disponibilità di valuta fiat sulle piattaforme; ii) consentire l’utilizzo dei file excel scaricabili dalle piattaforme, unitamente ad una DSAN (Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà), sottoscritta dal contribuente, con cui viene analizzata e confermata la documentazione numerica della piattaforma (che peraltro non è, talvolta, su carta intestata della stessa); iii) eventualmente consentire, in via residuale, l’utilizzo di “screenshots” dalle informazioni recuperabili dalla piattaforma stessa, sempre rafforzate da un’apposita DSAN.

Finalità: Facilitare l’attività di recupero/ricostruzione della documentazione necessaria da parte del contribuente pur garantendo totalmente il rispetto ed il presidio della normativa antiriciclaggio nonché, al contempo, quella di controllo dell’autorità amministrativa.

 

4

Tematica: annualità d’imposta 2022

Paragrafo della circolare: creazione di un paragrafo ad hoc

Osservazione: risoluzione di perplessità interpretative relative all’annualità 2022

Contributo: Come noto, la legge di bilancio 2023 ha introdotto una riforma completa della normativa fiscale inerente le cripto-attività e la possibilità di regolarizzazione delle stesse, ove non già indicate nelle dichiarazioni (RW) relative ai periodi d’imposta passati. La norma di regolarizzazione interviene però solo sull’orizzonte temporale 2017-2021. Pur avvalendosi di quest’ultima, quindi, l’annualità 2022 rimarrebbe fortemente soggetta a difficoltà interpretative, anche in considerazione dell’evoluzione della stessa interpretazione normativa nel corso del tempo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questa situazione potrebbe essere però risolta inserendo nel corpo della circolare, alternativamente, due modalità applicative: la prima, certamente più facile in via interpretativa, (i) potrebbe essere quella di radicare il principio del “favor rei”, esprimendosi compiutamente in tal senso e così garantendo al contribuente che volesse integrare le proprie dichiarazioni passate e dichiarare in modo certo l’anno 2022, di potersi avvalere in modo analitico anche per gli anni precedenti dell’esaustività prevista dalla normativa introdotta dalla legge di bilancio per il 2023; la seconda, (ii) potrebbe essere quella di estendere il termine ultimo di effettuazione della procedura di regolarizzazione a dicembre 2023, in modo tale da poter accogliere l’anno d’imposta 2022 all’interno della procedura creata ad hoc. In tal modo, si genererebbe una netta separazione delle acque fra annualità e fiscalità ante 1.1.2023 e post 1.1.2023, con maggiore certezza del diritto.

Finalità: consentire al contribuente una più facile dichiarazione delle proprie cripto-attività, facilitando al contempo l’attività accertativa dell’Agenzia delle Entrate.