LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Proprio al termine dell’anno, precisamente il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020, n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Si tratta della legge più importante per lo Stato dal punto di vista tributario, economico e finanziario. In essa sono contenute numerose agevolazioni, molte delle quali attese dagli addetti ai lavori, altre che rappresentano delle interessanti novità. Analizzeremo in questo articolo quei contributi e quelle agevolazioni che potranno avere un impatto significativo molto diffuso su tutto il territorio nazionale, offrendo un quadro di sintesi il più possibile semplice e chiaro.

 

CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITÀ

Per gli anni 2021 e 2022 viene concesso un credito d’imposta nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo annuale di 50 milioni di euro, da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

 

CREDITO D’IMPOSTA IN R&S

È stata prorogata fino al 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, e al tempo stesso sono state aumentate le aliquote previste per tale agevolazione:

  • Per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20%, nel limite massimo di 4 milioni di euro.
  • Per le attività di innovazione tecnologica il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
  • Per le attività di design e ideazione estetica il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
  • Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15%, nel limite massimo di 12 milioni di euro.

Le spese su cui è possibile calcolare tale percentuale sono ad esempio il costo del personale (compreso il compenso amministratore), le spese per contratti di ricerca extra muros, le spese per servizi di consulenza, le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo, ecc.

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

È stata prorogata fino al 2022 la disciplina relativa a tale credito d’imposta, con ampliamento dei costi ammissibili al beneficio. In particolare, risultano ammesse all’agevolazione ad esempio le seguenti spese: costo del lavoro dei partecipanti al progetto formativo, le spese di viaggio relative a formatori e partecipanti, i costi per consulenze direttamente afferenti al progetto formativo. Tale credito d’imposta è attribuito nella seguente misura:

  • 50% per le piccole imprese, nel limite massimo annuale di € 300.000;
  • 40% per le medie imprese nel limite massimo annuale di €250.000;
  • 30% per le grandi imprese nel limite massimo annuale di €250.000.

Le materie oggetto del progetto formativo dovranno permettere l’acquisizione o il consolidamento, da parte del personale dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

  1. a) big data e analisi dei dati;
  2. b) cloud e fog computing;
  3. c) cyber security;
  4. d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
  5. e) prototipazione rapida;
  6. f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  7. g) robotica avanzata e collaborativa;
  8. h) interfaccia uomo macchina;
  9. i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  10. l) internet delle cose e delle macchine;
  11. m) integrazione digitale dei processi aziendali.

 

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI (INDUSTRIA 4.0)

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta nelle misure di seguito indicate.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione degli stessi qualora prevista dalla normativa. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione di autovetture, moto e fabbricati e altri particolari beni individuati dalla normativa.

La Legge 232/2016 contiene due allegati:

  • l’allegato A contiene i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0» (ad esempio macchinari, impianti, robot, magazzini automatizzati interconnessi al sistema informatico di fabbrica) che possono godere del credito d’imposta sotto specificato, al rispetto di determinate condizioni;
  • l’allegato B contiene un elenco di beni immateriali (software) che possono godere del credito d’imposta sotto specificato, al rispetto di determinate condizioni.
  • Per investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo di acquisto (o del costo sostenuto dal locatore per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing). La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.
  • Per tali investimenti, effettuati a decorrere dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%.
  • Per investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A, effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
  • Per tali investimenti, effettuati a decorrere dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B, effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

FONDO GARANZIA PMI

È stata prorogata al 30.06.2021 l’operatività dell’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI, previsto dal Decreto Liquidità. Fanno eccezione, rispetto alla regola generale, le garanzie a favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, le quali sono concesse dal Fondo fino al 28.02.2021.

 

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE IMPRESE

Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese, con riferimento al rafforzamento patrimoniale previsto dall’art. 26, c. 8 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), è prorogato sugli aumenti di capitale a pagamento e integralmente versati entro il 30.06.2021. In particolare, il credito d’imposta a favore della società conferitaria è pari al minor valore tra:

  • il 50% dell’eccedenza della perdita 2020 rispetto al 10% del patrimonio netto (senza considerare la perdita);
  • il 50% dell’aumento di capitale complessivo effettuato.

L’aumento di capitale può essere effettuato entro il 30/06/2021 e viene differito al 1/01/2015 il termine del divieto di distribuzione di riserve.

 

CREDITO D’IMPOSTA QUOTAZIONE PMI

Viene prorogato al 31.12.2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI. Le imprese potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di € 500.000.

 

NUOVA SABATINI-TER

Il contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari;
  • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”) e in beni a basso impatto ambientale.

Tale contributo concesso alle PMI per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature nonché a software e tecnologie digitali, è ora erogato in un’unica soluzione, anziché in più quote anche per finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro.

 

DETRAZIONI FISCALI INTERVENTI EDILIZI

Viene disposta la proroga al 31/12/2021 delle detrazioni per i seguenti interventi:

  • bonus facciate (detrazione del 90%);
  • ristrutturazione edilizia (art. 16-bis Tuir) nella misura del 50%;
  • riqualificazione energetica nella misura del 65%;
  • bonus mobili nella misura del 50% ed il cui limite di spesa dal 2021 viene elevato da € 10.000 ad € 16.000;
  • bonus verde nella misura del 36%.

È esteso l’arco temporale di riferimento previsto per le spese oggetto di detrazione in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici già ammessi alla detrazione del 110% (superbonus). Le spese detraibili sono quelle sostenute per gli interventi effettuati sugli edifici dal 1.07.2020 fino al 30.06.2022 (e, per gli istituti autonomi case popolari (IACP), le spese sostenute fino al 31.12.2022), da ripartire tra gli aventi diritto in:

  • 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31.12.2021 (fino al 30.06.2022 per gli Iacp);
  • 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (dal 1.07.2022 per gli Iacp).

 

La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Con riferimento agli Iacp, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30.06.2023, a condizione che alla data del 31.12.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

 

Bonus idrico: alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa dello specifico fondo e fino a esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad € 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari di sostituzione di:

  • vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEL CANONE

Per l’anno 2021 al locatore di un immobile ad uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell’importo del contratto di locazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di € 1.200 per ciascun locatore.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO

Il credito d’imposta previsto dall’art. 28 DL 34/2020 (Decreto Rilancio) per le imprese turistico-ricettive e le agenzie viaggi/tour operator si applica fino al 30/04/2021 (in luogo del 31/12/2020).

Tale credito spetta:

  • nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
  • nella misura del 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

 

CREDITO D’IMPOSTA PERDITE NEI PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE

Alle persone fisiche titolari di un piano di risparmio a lungo termine spetta un credito d’imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, relativamente agli strumenti finanziari qualificati, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi. Il credito d’imposta è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati. Le disposizioni si applicano in relazione ai piani costituiti dal 1.01.2021 per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2021.

 

Dott. Michele Roviaro