Se i beni tornano al disponente perché tutti i beneficiari del trust vi hanno rinunciato, la retrocessione è un trasferimento tassato ad imposta fissa. Questo importante principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8719 depositata il 30 marzo 2021.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte tratta di due trust retti dalla Legge di Jersey, “Trust Alfa” e “Trust Beta”, il cui atto istitutivo, annovera tra i beneficiari anche i disponenti.
Verificatasi la rinuncia della totalità delle posizioni beneficiarie, i beni oggetto di segregazione, in conformità a quanto previsto dall’ art. 42 (Jersey Trust Law) rientrano nel patrimonio del disponente.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, che nella sua tesi affermava la “natura contrattuale del trust” trasformando la fattispecie in questione in una sorta di “cessazione anticipata per risoluzione consensuale”, e in quanto tale manifestazione di specifica capacità contributiva ai fini impositivi, la sentenza citata ne ha invece sancito la totale irrilevanza.
La Cassazione ha infatti stabilito, accogliendo i motivi del ricorrente, che la rinuncia delle posizioni beneficiarie comporta l’impossibilità di realizzare le finalità del trust (art. 10A) e, conseguentemente, fa venir meno la stessa fattispecie impositiva, posto che non vi è più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo di quei beni che inizialmente il disponente aveva vincolato e trasferiti al trustee in via transitoria e temporanea.
Il presupposto impositivo emerge solo con la destinazione del fondo in trust ai beneficiari. Se i beneficiari rinunciano, il ritorno dei beni al disponente non genera nessun effettivo e concreto arricchimento in favore di quest’ultimo, con la conseguenza che tale retrocessione viene assoggettata solo ad imposta di registro in misura fissa e ad ipocatastali in misura fissa, mentre nei confronti del tributo successorio e donativo si rivela un fenomeno del tutto neutrale, anche nell’ipotesi in cui i beni che compongono il trust non siano gli stessi originariamente segregati.
La ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate risulta inoltre errata laddove attribuisce al trust natura contrattuale, posto che invece, come è noto, l’atto istitutivo è e rimane un atto unilaterale. Pertanto, del tutto incompatibile con una applicazione dell’art. 1372 c.c.
La retrocessione, dunque, non è manifestazione di capacità contributiva esattamente come si rinviene nell’art. 6 comma 4, Legge n. 112/2016 sul trust “dopo di noi”, che prevede la tassazione ad imposta fissa per il ritrasferimento dei beni a favore dei disponenti in caso di premorte del soggetto debole unico beneficiario.
Avv. Barbara Battistoni
Nest srl e Nest Trust Company srl