Superbonus 110% e Consulenza Patrimoniale

Lo scorso 01 luglio 2020 ha visto il via la misura forse più rilevante prevista dal Decreto Rilancio, per le ricadute che potrà realmente avere sul tessuto economico nazionale. Come specificato nel proseguo saranno coinvolte molte professionalità per la sua corretta applicazione: non solo tecnici, ma anche ad esempio consulenti patrimoniali, commercialisti, esperti in finanza agevolata dovranno affiancare i contribuenti nella gestione di questa opportunità.

Stiamo parlando del Superbonus del 110%, ossia della possibilità di fruire della detrazione irpef, nella misura appunto del 110%, per le spese sostenute dal 01/07/2020 e fino al 31/12/2021, per specifici interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici e alla riduzione del rischio sismico. In particolare, stiamo parlando dei seguenti interventi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache orizzontali e verticali dell’involucro dell’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore.

Questi interventi possono essere anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. L’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati.

Gli interventi posti in essere devono assicurare, anche cumulativamente tra loro, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Questo andrà dimostrato mediante attestato di prestazione energetica (la cosiddetta APE), che dovrà essere rilasciata da un tecnico abilitato sia prima, sia dopo l’intervento. Potranno godere di questa detrazione gli interventi effettuati da:

  • condomini (per le spese su parti comuni condominiali);
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni (se la spesa è sostenuta su un edificio unifamiliare, quest’ultimo deve rappresentare l’abitazione principale);
  • IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) ed enti aventi le stesse finalità sociali di tali istituti
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Tale detrazione potrà essere utilizzata nella dichiarazione dei redditi e sarà ripartita in 5 quote annuali di pari importo e per ciascuna tipologia di intervento è previsto un tetto massimo di spesa.

Per quanto riguarda invece il Sismabonus, è stata incrementata l’aliquota di detrazione già precedentemente in essere, elevandola al 110% per tutti gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico le cui spese verranno sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021.

Quello che poi effettivamente potrebbe fare decollare questo tipo di interventi è la possibilità prevista dalla normativa di poter recuperare l’agevolazione optando, anziché per la detrazione in 5 anni nella dichiarazione dei redditi, per la richiesta dello sconto in fattura al fornitore o per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24 o cedibile a terzi, ivi inclusi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Questa soluzione, per certi versi innovativa, darebbe la possibilità di poter effettuare i lavori di cui sopra senza la necessità di dover avere un reale esborso finanziario, o comunque con un esborso molto contenuto rispetto alla spesa complessiva, facendo ricadere il recupero dell’agevolazione spettante in capo al fornitore o all’acquirente (presumibilmente sempre in un orizzonte temporale di 5 anni).

Per cui in un periodo di difficoltà finanziaria e di incertezza, questa opzione potrebbe risultare di sicuro interesse per molti, dimostrandosi la carta vincente non solo per l’agevolazione stessa, ma anche per la ripresa dei settori immobiliare e green del nostro Paese. I quali potrebbero, a loro volta, dare quell’impulso all’economia reale di cui abbiamo assolutamente bisogno.

Purtroppo, però, come spesso accade, alla data di stesura di questo articolo, mancano ancora da chiarire da parte dell’Agenzia delle Entrate e del MISE degli importanti aspetti riguardanti ad esempio le modalità operative di applicazione della cessione del credito e dell’applicazione dello sconto. Chiarimenti che erano attesi entro il 20 giugno scorso, tramite un apposito Provvedimento, ma che ad oggi non risultano ancora emanati.

Per poter utilizzare questa opzione comunque saranno necessarie specifiche certificazioni, tra cui:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione rilasciato da appositi professionisti tra cui gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti o dei consulenti sul lavoro, o dai responsabili dei CAF;
  • per gli interventi di efficientamento energetico, i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e la corrispondente congruità delle spese sostenute (copia dell’asseverazione sarà trasmessa all’ENEA);
  • per gli interventi antisismici i professionisti incaricati dovranno asseverare l’efficacia degli stessi interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute.

Anche le spese per l’ottenimento di tutte queste certificazioni, non certo poche, rientrano tra le spese detraibili. Sul punto occorre evidenziare la gravosa responsabilità in capo ai vari attestatori in questione. Infatti, un’attestazione o asseverazione infedele comporterà, oltre ad una sanzione penale se il fatto costituisse reato e alla decadenza del beneficio fiscale relativo, anche una sanzione amministrativa da € 2.000 ad € 15.000. Tali soggetti dovranno inoltre aver stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile con massimale adeguato e comunque non inferiore ad € 500.000 al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni causati. Pertanto, anche la scelta del professionista a cui rivolgersi non appare scontata, ma necessita di un’analisi preventiva sulla possibilità o meno di un determinato professionista nel rilasciare l’attestazione o l’asseverazione richiesta dalla norma.

Confidiamo che i Provvedimenti attuativi di prossima emanazione e le modifiche che potrebbero intervenire nella conversione in Legge del Decreto Rilancio non portino ulteriori complicazioni o eccessiva burocrazia per l’ottenimento di questa importante agevolazione, tali da compromettere il conseguimento degli importanti obiettivi di rilancio economico e ambientale che si prefigge.

Oltre agli aspetti prettamente tecnici da valutare per poter capire se si ha o meno diritto all’agevolazione, ci sono poi altre analisi che è opportuno porre in essere in riferimento al sostenimento delle spese in questione possibilmente prima dell’inizio dei lavori.  In primo luogo va valutato se la persona che sostiene le spese abbia diritto ad ottenere l’agevolazione in quanto titolare di un diritto reale sull’immobile oggetto degli interventi, piuttosto che di un contratto di locazione o di comodato d’uso registrato (nel qual caso sarà necessario preventivamente avere il consenso da parte del proprietario per l’esecuzione dei lavori e verificare ad esempio cosa prevede a riguardo il contratto stesso) o comunque rientri in una delle fattispecie previste dalla normativa; ricordando che per gli immobili unifamiliari, si dovrà trattare di abitazione principale.

Sarà poi necessario verificare la reale possibilità di recupero della detrazione spettante nelle dichiarazioni dei redditi, con una proiezione della possibile situazione fiscale del contribuente anche nei 4 anni successivi. Infatti, qualora non ci fosse un’imposta irpef capiente per poter recuperare la detrazione spettante anno per anno, si andrebbe a perdere una parte dell’agevolazione stessa. In questo caso potrebbe essere preferibile optare per lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito d’imposta, dovendosi fare un accurato studio di convenienza economica tra queste soluzioni. Ad oggi molti istituti finanziari si stanno già organizzando per poter gestire l’acquisto dei crediti d’imposta in questione, ma occorrerà ovviamente verificare le condizioni che verranno applicate per poter confrontare il reale vantaggio di tale opzione.

In conclusione, è bene evidenziare che per poter beneficiare a pieno del Superbonus del 110%, il contribuente ha sicuramente bisogno di essere affiancato da professionisti competenti non solo in ambito tecnico, ma anche:

  • di gestione patrimoniale: eventuali preventive cessioni o donazioni dell’immobile oggetto degli interventi, stipula di un contratto di locazione o comodato d’uso, stipula di un contratto di convivenza per disciplinare ad esempio la modalità di partecipazione alle spese, eccetera;
  • di gestione finanziaria;
  • di gestione fiscale e di analisi di convenienza economica per confrontare le varie opzioni di recupero dell’agevolazione.

 

Dott. Michele Roviaro