Ogni Istituto di credito sti interpretando a modo suo i dettami dell’ Art 56 comma 2 del DPCM 18/20 c.d Decreto Cura Italia. Dalla lettura degli articoli ed incrociandola con la circolare di Banca d’Italia mi sembrerebbe tutto abbastanza chiaro, ma proviamo a leggerli e commentare assieme. Riporto di seguito il 2° comma dell’Art. 56 del DPCM
- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; UNO SCOPERTO DI CONTO CHE ESISTEVA AL 29/02/2020 NON PUÒ’ ESSERE NE ESTINTO NE RIDOTTO PER IL PERIODO CHE VA DA FEBBRAIO A FINE SETTEMBRE. SE NE RIPARLA AD OTTOBRE. A MIO AVVISO QUESTO DOVREBBE ESSERE VALIDO PER ESEMPIO ANCHE PER PIANI DI RIENTRO A VALERE SU SCOPERTI DI CONTO CORRENTE.
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; RITENGO CI SI RIFERISCA UNICAMENTE AI PRESTITI BULLET O A QUALI ALTRI?
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. LA SOSPENSIONE NON E’ AUTOMATICA E VA RICHIESTA, QUASI TUTTE LE BANCHE INTENDONO LA SOSPENSIONE DAL GIORNO DELLA RICHIESTA E PER LE RATE SUCCESSIVE AL 17/03 GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE del Decreto Cura Italia. E SE C’ERA UNA RATA SCADUTA IL 29/02? Al riguardo interviene la Circolare di Banca D’Italia che chiarisce che si sospendono i giorni di calcolo della morosità, quindi, a mio modo di intendere, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei gironi di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”. Faccio il caso di un’azienda che aveva una rata non pagata il 29/02, in data 20/03 comunica alla banca di voler aderire alla moratoria governativa, la Banca non farà pagare la rata del 30/03 e bloccherà il conteggio dei giorni di insolvenza al giorno 20/03 quindi bloccando i giorni di insolvenza in n. 20 giorni di ritardo, che ripartiranno a conteggiarsi dal 30/09 in poi.
Su questo le banche non hanno ancora una visione comune, a mio avviso è molto importante per l’azienda sapere come verrà gestita la rata del 29/02, in quanto avrà una notevole ripercussione sulla segnalazione Forborne ed anche su eventuali adesioni di moratorie ABI successivamente.
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