Stiamo assistendo in questi giorni ad una specie di fuggi fuggi disordinato da parte di chi, finalmente dopo tante sollecitazioni e crisi di varia natura alle spalle, ha realizzato nella mente il fatto che è indispensabile tutelare il proprio Patrimonio, frutto di una vita di lavoro proprio e a volte anche dei propri genitori .
È certamente un atteggiamento che va salutato positivamente Però: chi si accinge con una certa fretta a costruire ora la sua protezione deve prima porsi due domande:
LA SCELTA DELLO STRUMENTO GIURIDICO
LE ATTENZIONI CHE DEVONO ESSERE POSTE IN ESSERE
Ipotizzando , circa la prima domanda, che si ricorra al principe degli strumenti, IL TRUST, a cos’altro mai si deve prestare attenzione?
1°) La regola generale, valida sempre anche in periodi di apparente normalità, a maggior ragione in tempi di corona virus, consiste nella scelta del professionista : se costui ti risponde al telefono o quasi, caso non infrequente, fissandoti fra una settimana l’appuntamento per la stipula dell’atto, certamente non stiamo parlando di un vestito su misura, requisito indispensabile insieme a molti altri per un trust destinato “ tenere” nel tempo.
Un riferimento utile è l’Associazione il Trust in Italia che prepara, aggiorna e sottopone ad esame i Professionisti Accreditati , una sessantina, riportati in apposito elenco.
2°) Con esclusivo riferimento alla situazione che stiamo vivendo occorre prestare una particolare attenzione affinché il patrimonio inserito in trust non subisca egualmente aggressioni tali da rendere tutto inutile .
Allorquando ci si accinge a costruire un trust il soggetto che in esso dispone i suoi beni deve trovarsi in situazione di normalità con i pagamenti nei confronti dei propri creditori.
Costoro infatti possono opporre una azione revocatoria nei confronti di chi scientemente e dolosamente pensa di sottrarre le proprie sostanze al soddisfacimento del debito. È lunga la fila delle azioni di revocatoria da oramai svariati anni accolte favorevolmente dal giudice , molto attento, a porre fine a questo atteggiamento illegale.
Il professionista come sopra delineato, non appena definito il profilo del cliente che si trova davanti, si preoccupa da subito di affrontare analiticamente questa specifica analisi
Oggi però non basta! Per quale motivo?
Per comprenderlo occorre porre mente ai provvedimenti normativi di questi ultimi giorni. È sufficiente citarne due:
- Chi, imprenditore, si trovi in stato di insolvenza , non ha più l’obbligo (previsto fin dal lontano 1942 anno in cui vede la luce la Legge Fallimentare) di richiedere il proprio fallimento e nemmeno i suoi fornitori lo possono chiedere!
- Chi , imprenditore, a causa delle perdite si veda azzerato il capitale della sua società , non ha più l’obbligo di provvedere “senza indugio” al ripianamento con i propri mezzi personali ( o in alternativa porre in liquidazione la società).
Ebbene , entrambe le citate normative sono state temporaneamente sospese!!!
E non serve nemmeno che l’imprenditore si attivi a rendere pubblica tali situazioni mediante la comunicazione al Registro delle Imprese non essendo prevista dai decreti in oggetto; adempimenti , evidente a tutti, di somma importanza per i terzi!
È una situazione che ben più di prima deve far pensare al pericolo di una revocatoria: se l’insolvenza viene quasi data per “ scontata” ( mi si perdoni l’espressione forte) è vero allora che l’imprenditore oggi solvibile, magari non più fra sei / dieci mesi , dovrà farsi carico di dimostrare al giudice che la revocatoria manca oggi dei presupposti di esistenza.
Il professionista oggi dovrà farsi carico, se davvero vuole che il suo lavoro garantisca i risultati, di affiancare il cliente nell’analisi e nel reperimento di ogni documentazione necessaria a rendere inefficace domani una azione revocatoria che vede moltiplicate per cento le possibilità di successo .
È anche l’unico modo per mettere in condizione il giudice di poter giudicare con coscienza e serenità in un contesto temporale intriso di situazioni di diffusa insolvenza.