La società semplice: come si fa a farla … e come funziona… parte 2

Detto di quale interesse possa avere la “società semplice” nel contesto degli attrezzi del consulente patrimoniale vale la pena ora provare ad iniziare a maneggiarla, tanto per vedere che effetto fa.

In termini teorici una società semplice si può costituire con un accordo verbale (dispone in questo senso l’art. 2251 del codice civile), ma, ovviamente non si fa, o quanto meno i casi concreti che si muovono senza un documento scritto rappresentano delle eccezioni alla generale regola di utilizzare un atto in forma scritta; atto scritto quindi e, normalmente almeno in forma di scrittura privata autenticata. In generale c’è la necessità di avvalersi di un notaio con un costo che è inferiore, tuttavia a quello di costituzione di una ordinaria società commerciale.

La struttura dell’atto costitutivo, dello statuto o dei patti sociali (in qualche modo tutti sinonimi in questo caso) è grandemente semplificata e può essere sintetizzata in quattro parti:

  • oggetto e attività della società (necessariamente di tipo non commerciale),
  • individuazione dei soci e loro partecipazioni, dell’organo amministrativo e del legale rappresentante,
  • regole inerenti il trasferimento della quota e il caso della morte del socio,
  • regole attinenti lo scioglimento della società.

Il contratto sociale dovrà essere sottoposto a registrazione presso l’Agenzia delle entrate con un costo di € 200 a titolo di imposta di registro (ovviamente l’atto sconterà l’imposta di bollo nelle solite € 16 ogni 4 pagine o 100 righe).

La regola dei 200 euro vale per ogni tipo di conferimento diverso dagli immobili, dai diritti reali immobiliari o da imbarcazioni. Nel caso di conferimento di immobili valgono, di fatto, le medesime regole fiscali applicabili alle cessioni e quindi, ipotizzando che si abbiano di fronte solo persone fisiche (che non agiscono nell’ambito di un’attività di impresa o di lavoro autonomo) il conferimento a patrimonio di una società semplice di beni immobili o diritti reali comporta l’applicazione dell’aliquota del 9% a titolo di imposta di registro. È importante considerare che il conferimento è un fenomeno “realizzativo”, simile cioè ad una cessione (non si ottiene denaro, ma quote di partecipazione ad una società) e che, come tale, può dare luogo all’emersione di presupposti di imponibilità ai fini delle imposte dirette in capo alla persone fisica conferente. Va posta quindi attenzione, da parte di chi “segrega” tramite un conferimento beni immobili, a che venga valutata correttamente l’eventuale imponibilità ai fini delle imposte dirette (che non c’è mai, tuttavia, ai sensi dell’art. 67 del TUIR, nel caso di trasferimento di un bene immobile, diverso dai terreni fabbricabili, posseduto da oltre cinque anni).

Aspetto interessante è quello concernente il nome della società che nelle altre società di persone (s.n.c. e s.a.s.) è definito “ragione sociale” e deve contenere il nome di uno o più soci e l’indicazione del tipo di società. Non esistendo una specifica regola in materia di società semplice la denominazione di questa potrà essere di pura fantasia (così come del resto valido per una s.p.a. o una s.r.l.). Contestualmente alla registrazione dell’atto costitutivo presso l’Agenzia delle entrate (in realtà in un momento appena precedente, per la necessità procedurale di disporre di una posizione fiscale prima di effettuare i versamenti di imposte propedeutici alla stessa) la società, compilando l’apposita modulistica, aprirà un codice fiscale. Non sarà necessario invece l’attivazione di una partita iva, ciò considerando la circostanza che la società semplice non nasce per svolgere un’attività commerciale (anzi non può svolgerla pena la riqualificazione come società commerciale irregolare, vedremo poi cosa ciò può implicare).

Fra le regole interessanti da sfruttare è importante citarne almeno due. In primo luogo c’è la possibilità offerta dall’art. 2267 del codice civile, relativa all’ipotesi, per i soci diversi da quelli che hanno l’amministrazione della società, di concordare un apposito patto di limitazione della responsabilità. È necessario che tale accordo sia portato alla conoscenza dei terzi al fine di renderlo opponibile, altrimenti, ovviamente, vale la regola ordinaria secondo la quale tutti i soci sono personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società.

L’art. 2284 del codice civile regola inoltre la casistica relativa alla morte del socio prevedendo, quale regola generale la liquidazione della quota a favore degli eredi (e quale possibilità la continuazione della società con gli eredi nel caso vi sia il consenso dei soci superstiti). Spesso tale regola è espressamente declinata negli statuti delle società semplici tramite la c.d. clausola di accrescimento (o di consolidamento) in funzione della quale la quota del socio defunto si accresce proporzionalmente alle quote dei soci superstiti e gli eredi hanno titolo solo alla quantificazione ed incasso di un controvalore rappresentante il valore economico della quota stessa. È evidente la delicatezza di una tale previsione (al fine di evitare lesioni di interessi in capo agli eredi del socio defunto), unitamente, tuttavia alla potenza della medesima a fini di pianificazione successoria o di mantenimento del controllo del patrimonio in capo a soggetti voluti dai fondatori (non esistono invece, ma ne riparleremo, benefici fiscali di tipo successorio conseguenti a tale possibilità, e ciò ai sensi della sterilizzazione della clausola operata dall’art. 11 co. 3 del D.lgs. n. 346/1990).

I soci fondatori hanno una rilevante possibilità di mantenere il “controllo” della società (ad esempio strutturando apposite regole tutelanti relative a coloro che dovranno amministrare la stessa) e sono possibili scissioni della nuda proprietà e, ad esempio, dell’usufrutto della quota ottenendo per questo tramite un obiettivo di “protezione”.

La flessibilità del modello giuridico, che ovviamente trattandosi di un contratto può essere sciolto con il consenso dei soci (stando in ciò la possibilità di “reversibilità” dello strumento), rende possibile scrivere regole specificamente pensate per la fattispecie singola che si intende regolare e benché la legge (in particolare l’art. 8 della Legge n. 580/93) preveda l’iscrizione in un’apposita sezione del registro delle imprese anche delle società semplici che non svolgono attività agricola, quale “pubblicità notizia”, non è raro imbattersi in casi di società semplici non iscritte per le quali, quindi tale circostanza funge da generale elemento di “riservatezza”.

A questo punto la nostra società semplice è pronta per essere usata riempendola di beni e diritti; vanno svolti alcuni ragionamenti in merito alla fiscalità, ma … di questo parliamo la prossima volta