IL TRUST: SERVE IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO?

Nell’attuale momento storico, il matrimonio vive una profonda crisi. Sintomo del declino che lo affligge  è il crescente numero di separazioni e divorzi che emerge dalle più recenti statistiche.

Parlare di separazione e divorzi, vuol dire parlare di CRISI DEL RAPPORTO,  carenza di fiducia reciproca e alta conflittualità: un contesto in cui  i vincoli  si affievoliscono e si deteriorano in ambito personale con conseguenze  in ambito patrimoniale.

 

UN CASO

Mario e Maria , 18 anni di matrimonio, separati, tre figli minorenni.

Lui artigiano, lei casalinga. Oltre all’abitazione principale già di proprietà del marito prima del matrimonio, lo stesso è proprietario di due appartamenti locati, oltre ad un fondo gestito di circa 45.000 euro.

Lui ha una relazione con una signora divorziata che ha una figlia di quattro anni.

Il marito ogni tanto “si dimentica” di accreditare  l’assegno a Maria.

 

 

La domanda da porsi è:

è possibile con la normativa normalmente utilizzata

dare  soluzione alle tante  criticità che possono nascere da un  caso come quello presentato ?

E di seguito:

  • che garanzie esistono, che quanto stabilito tra coniugi in ambito di separazione/divorzio,  trovi sempre attuazione, in primis, per  Mario l’accredito a Maria  dell’assegno mensile?
  • siamo sicuri, se estendiamo il nostro sguardo verso il futuro, che le crescenti necessità dei figli della coppia non siano destinate a creare  crescenti difficoltà?  Come farà  Mario a farvi fronte? Pensiamo per esempio alle spese scolastiche per i figli, all’assistenza sanitaria non coperta , all’avviamento ad una attività lavorativa, ad una eventuale presenza di figli disabili o semplicemente “difficili” ,  e molto altro.
  • Siamo sicuri che le vicende personali successive di Mario, per esempio una nuova consorte o i figli nati o nascituri, possano ulteriormente rendere difficile o addirittura  impossibile l’obbligo di far fronte ai suoi pregressi  impegni ?
  • Siamo sicuri che Mario, sia a livello personale che imprenditoriale , non possa essere oggetto di aggressione per i suoi debiti personali , aziendali  o peggio fallisca? Che fine farà il suo patrimonio ?
  • E molte altre situazioni che la vita potrà presentargli, eccetto il solo fatto che possa vincere una lotteria…..

La domanda pertanto ritorna ad essere :

Ci sono strumenti giuridici a disposizione di Mario?  Quali?

Vogliamo pensarne uno per tutti, il più comune e conosciuto?

Il decreto esecutivo.

Ebbene chi ne ha esperienza conosce i tempi , conosce i costi, e sui risultati  certamente sa pure che non può avere certezze!

Esiste allora una alternativa.

Il  TRUST

Di cosa si tratta? Il  Trust è un negozio giuridico unilaterale programmatico  che garantisce la separazione dei beni conferiti al suo interno, rispetto al patrimonio del disponente ; significa che Mario inserisce in trust il suo patrimonio e non ne è più lui il proprietario .

Più correttamente dal punto di vista giuridico  si afferma che  i beni conferiti in trust sono  SEGREGATI  , e resi  del tutto insensibili rispetto alle  vicende personali famigliari e patrimoniali di Mario. Nulla più potranno i creditori personali o aziendali di Mario, nemmeno in caso di successivo fallimento!

Il Trust  adempie le obbligazioni nascenti dagli accordi di separazione/ divorzio ;  da qui in avanti sarà il  Trustee ( il gestore del trust) ad amministrare, gestire e disporre i beni conferiti, nel rigoroso rispetto del Programma  inserito nell’atto istitutivo.  Il programma contiene tutte  le esigenze stabilite nell’accordo ed è solo preordinato alla loro soddisfazione.

Vi è la possibilità di coordinare le clausole del Trust in base a possibili mutamenti nel tempo, prevedendo ad esempio che il Trustee si attenga a quanto stabilito da nuovi accordi o successivi provvedimenti matrimoniali .

Esiste la possibilità, una volta cessati gli obblighi del disponente derivanti dalla separazione o dal divorzio, che il residuo torni a Mario  piuttosto che  rimanere in Trust per altri scopi indicati nell’atto: come ad esempio far fronte alle esigenze della sua nuova famiglia.

Il   Programma  di trust è il punto di forza e la soluzione alle esigenze in premessa.

L’atto che istituisce il Trust viene inserito nel ricorso per separazione consensuale sottoscritto dai coniugi e viene riprodotto nel verbale (ex art. 711 c.p.c.) tra le condizioni da sottoporre al Tribunale per la omologazione o comunque viene contemplato nel ricorso congiunto di divorzio per essere recepito nella relativa Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La procedura prevede che nelle premesse dell’atto istitutivo, siano chiaramente espresse le finalità del Trust per rendere subito evidente all’Autorità Giudiziaria, la causa negoziale ai fini del positivo giudizio di mutevolezza degli interessi tutelati.

 

L’utilizzazione dei Trust, nei procedimenti di separazione e divorzio ha pertanto trovato pieno riconoscimento nel nostro ordinamento.

Allora, se tutto questo è vero perché mai non si assiste ad una diffusione “popolare” del trust anche in questo contesto?

Parlare di trust significa specializzazione.

Specializzazione comporta un percorso di preparazione, studio, meglio se organizzato e con la presenza di esami; e da ultimo, esperienza. Come in tutte le specializzazioni.

 

Silvano Maggio